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Data Titolo Sezione Autore
06/04/2017 Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
06/04/2017 Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi S.M.Perego
06/04/2017 Dall’1.7.2017 le notifiche dell’Agenzia delle Entrate tramite pec S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
07/04/2017 Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro S.M.Perego
07/04/2017 Nessun fermo amministrativo per l’auto strumentale all'attività del contribuente S.M.Perego
07/04/2017 Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
10/04/2017 I soci subentrano sempre alla società estinta in quanto mantengono la legittimazione processuale S.M.Perego
10/04/2017 Ammessa la presentazione diretta del 730 congiunto S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: Autoliquidazione INAIL – Alcuni chiarimenti per chi ha cessato l’attività   Data : 27/02/2019
 Autoliquidazione INAIL – Alcuni chiarimenti per chi ha cessato l’attività
La L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha ridotto le tariffe dei premi INAIL e rinviato alcuni termini per l'autoliquidazione 2018/2019.
Conseguentemente, la nota INAIL 22.2.2019 n. 2836 ha fornito indicazioni circa i termini per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 e nel 2019 dalle aziende cessate a dicembre 2018 e a gennaio/ febbraio 2019.
Nello specifico, le imprese cessate a dicembre 2018 sono tenute a:
- procedere con l'autoliquidazione in base ai tassi già comunicati dall'INAIL nel 2018;
- effettuare le denunce delle retribuzioni corrisposte nel 2018, contestualmente all'autoliquidazione del premio, entro il 16 del secondo mese successivo alla cessazione dell'attività (art. 28 co. 4 del DPR 1124/65).
Invece, le imprese cessate a gennaio o febbraio 2019 devono:
- calcolare la regolazione per l'anno 2018 applicando i tassi 2018 alle retribuzioni effettivamente corrisposte nel medesimo anno (da comunicare entro il 16.5.2019);
- procedere con il calcolo del premio anticipato per il 2019, da effettuare sui nuovi tassi e basi di calcolo che l'INAIL dovrà comunicare entro il 31.3.2019, dopo aver presentato, entro il 16.5.2019, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte;
- effettuare la regolazione 2019, applicando i tassi resi disponibili dall'INAIL entro il 31.3.2019 alle retribuzioni effettive corrisposte nel 2019 fino alla data di cessazione dell'attività (da comunicare entro il 16.5.2019).
Fonte: Nota INAIL 22.2.2019 n. 2836 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.2.2019 - "Denuncia delle retribuzioni entro il 16 maggio per le imprese cessate nel 2019" - Tombari

Sezione:   Autore : S.M.Perego