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Data Titolo Sezione Autore
08/02/2016 L’aliquota agevolata sui beni finiti non sempre al 10% S.M.Perego
28/01/2016 Contributi INPS obbligatori e quote associative e contributi associativi S.M.Perego
05/02/2016 Autoliquidazione INAIL S.M.Perego
05/02/2016 La voluntary disclosure si estende alla dichiarazione di successione S.M.Perego
05/02/2016 Nessuna imposta di registro in caso di accordo di riduzione del canone di locazione S.M.Perego
04/02/2016 I comodati verbali si possono registrare sino al 1° marzo 2016 S.M.Perego
04/02/2016 Super ammortamento anche sui beni inferiori ai 516,46 euro S.M.Perego
26/01/2016 L’INPS fornisce alcuni chiarimenti operativi sulle integrazioni salariali S.M.Perego
01/02/2016 Innalzato il limite di utilizzo dei contanti ma non per tutti S.M.Perego
08/02/2016 La CIG passa tramite la Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego

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Titolo: Autoliquidazione INAIL – Alcuni chiarimenti per chi ha cessato l’attività   Data : 27/02/2019
 Autoliquidazione INAIL – Alcuni chiarimenti per chi ha cessato l’attività
La L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha ridotto le tariffe dei premi INAIL e rinviato alcuni termini per l'autoliquidazione 2018/2019.
Conseguentemente, la nota INAIL 22.2.2019 n. 2836 ha fornito indicazioni circa i termini per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 e nel 2019 dalle aziende cessate a dicembre 2018 e a gennaio/ febbraio 2019.
Nello specifico, le imprese cessate a dicembre 2018 sono tenute a:
- procedere con l'autoliquidazione in base ai tassi già comunicati dall'INAIL nel 2018;
- effettuare le denunce delle retribuzioni corrisposte nel 2018, contestualmente all'autoliquidazione del premio, entro il 16 del secondo mese successivo alla cessazione dell'attività (art. 28 co. 4 del DPR 1124/65).
Invece, le imprese cessate a gennaio o febbraio 2019 devono:
- calcolare la regolazione per l'anno 2018 applicando i tassi 2018 alle retribuzioni effettivamente corrisposte nel medesimo anno (da comunicare entro il 16.5.2019);
- procedere con il calcolo del premio anticipato per il 2019, da effettuare sui nuovi tassi e basi di calcolo che l'INAIL dovrà comunicare entro il 31.3.2019, dopo aver presentato, entro il 16.5.2019, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte;
- effettuare la regolazione 2019, applicando i tassi resi disponibili dall'INAIL entro il 31.3.2019 alle retribuzioni effettive corrisposte nel 2019 fino alla data di cessazione dell'attività (da comunicare entro il 16.5.2019).
Fonte: Nota INAIL 22.2.2019 n. 2836 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.2.2019 - "Denuncia delle retribuzioni entro il 16 maggio per le imprese cessate nel 2019" - Tombari

Sezione:   Autore : S.M.Perego