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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2017 I super-ammortamenti nel calcolo degli acconti IRPEF/IRES relativi al 2017 S.M.Perego
10/10/2016 I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse S.M.Perego
28/10/2015 I terreni agrari scontano la rivalutazione dal 1.1.2016 S.M.Perego
25/02/2016 IFEL interviene sulla riduzione IMU al 50% S.M.Perego
15/06/2016 Il “Cassetto fiscale” si arricchisce, ma non troppo S.M.Perego
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
13/10/2015 Il 22.10.2015 entra in vigore la riforma del sistema penale tributario (D.Lgs. 158/2015). S.M.Perego
09/11/2015 Il 30.11 scade l’approvazione del bilancio degli E.L. S.M.Perego
23/10/2015 Il 730 alla rettifica entro il 10 novembre 2015 S.M.Perego
05/08/2015 Il 730 Precompilato S.M.Perego

Records 851 to 860 of 2397
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Titolo: Autoliquidazione INAIL – Alcuni chiarimenti per chi ha cessato l’attività   Data : 27/02/2019
 Autoliquidazione INAIL – Alcuni chiarimenti per chi ha cessato l’attività
La L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha ridotto le tariffe dei premi INAIL e rinviato alcuni termini per l'autoliquidazione 2018/2019.
Conseguentemente, la nota INAIL 22.2.2019 n. 2836 ha fornito indicazioni circa i termini per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 e nel 2019 dalle aziende cessate a dicembre 2018 e a gennaio/ febbraio 2019.
Nello specifico, le imprese cessate a dicembre 2018 sono tenute a:
- procedere con l'autoliquidazione in base ai tassi già comunicati dall'INAIL nel 2018;
- effettuare le denunce delle retribuzioni corrisposte nel 2018, contestualmente all'autoliquidazione del premio, entro il 16 del secondo mese successivo alla cessazione dell'attività (art. 28 co. 4 del DPR 1124/65).
Invece, le imprese cessate a gennaio o febbraio 2019 devono:
- calcolare la regolazione per l'anno 2018 applicando i tassi 2018 alle retribuzioni effettivamente corrisposte nel medesimo anno (da comunicare entro il 16.5.2019);
- procedere con il calcolo del premio anticipato per il 2019, da effettuare sui nuovi tassi e basi di calcolo che l'INAIL dovrà comunicare entro il 31.3.2019, dopo aver presentato, entro il 16.5.2019, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte;
- effettuare la regolazione 2019, applicando i tassi resi disponibili dall'INAIL entro il 31.3.2019 alle retribuzioni effettive corrisposte nel 2019 fino alla data di cessazione dell'attività (da comunicare entro il 16.5.2019).
Fonte: Nota INAIL 22.2.2019 n. 2836 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.2.2019 - "Denuncia delle retribuzioni entro il 16 maggio per le imprese cessate nel 2019" - Tombari

Sezione:   Autore : S.M.Perego