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07/08/2015 Autotrasportatori, il Mef rivede le deduzioni forfetarie S.M.Perego
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31/08/2015 Il ricorso al ravvedimento operoso per correggere gli errori commessi dai sostituti d'imposta nell'anno 2014 S.M.Perego
31/08/2015 La correzione del codice attività per gli Studi di settore non è sanzionabile S.M.Perego

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Titolo: Credito d'imposta per adeguamento registratori di cassa   Data : 01/03/2019
 Credito d'imposta per adeguamento registratori di cassa
L'Agenzia delle Entrate, con provv. 28.2.2019 n. 49842, ha definito le modalità di attuazione del credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 6-quinquies del DLgs. 127/2015).
Viene disposto, tra l'altro, che:
- il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 ai sensi del DLgs. 241/97, a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti e il relativo corrispettivo sia stato pagato con modalità tracciabile;
- per mezzi di pagamento tracciabili si intendono assegni bancari e postali (circolari e non), vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2019 n. 49842) - Il Quotidiano del Commercialista del 1.3.2019 - "Bonus per adeguamento tecnologico dell’invio corrispettivi solo con mezzi tracciabili" - Alberti

Sezione:   Autore : S.M.Perego