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Data Titolo Sezione Autore
18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
17/05/2016 I forfetari restano soggetti ai controlli con la compilazione del quadro RS S.M.Perego
26/05/2016 I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite S.M.Perego
12/04/2018 I lavoratori autonomi sono sempre esclusi dalle presunzioni legali S.M.Perego
26/11/2015 I medici di base esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
16/12/2015 I medici di base sono esclusi da IRAP S.M.Perego
26/07/2016 I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli S.M.Perego
04/11/2015 I notai consigliano la vendita all’asta anche tra privati S.M.Perego
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego

Records 821 to 830 of 2397
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Titolo: Credito d'imposta per adeguamento registratori di cassa   Data : 01/03/2019
 Credito d'imposta per adeguamento registratori di cassa
L'Agenzia delle Entrate, con provv. 28.2.2019 n. 49842, ha definito le modalità di attuazione del credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 6-quinquies del DLgs. 127/2015).
Viene disposto, tra l'altro, che:
- il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 ai sensi del DLgs. 241/97, a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti e il relativo corrispettivo sia stato pagato con modalità tracciabile;
- per mezzi di pagamento tracciabili si intendono assegni bancari e postali (circolari e non), vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2019 n. 49842) - Il Quotidiano del Commercialista del 1.3.2019 - "Bonus per adeguamento tecnologico dell’invio corrispettivi solo con mezzi tracciabili" - Alberti

Sezione:   Autore : S.M.Perego