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16/07/2018 Lavoratori autonomi – cessa lo split payment con la P.A. S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
10/03/2016 Lavoro autonomo in arrivo maggiori tutele S.M.Perego
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29/09/2016 Le “Cause di non punibilità” hanno sempre effetto retroattivo S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
18/01/2018 Le agevolazioni prima casa si perdono se non c’è l’effettiva residenza S.M.Perego
03/06/2016 Le anomalie agli studi di settore arrivano sulla PEC S.M.Perego
08/06/2016 Le aree edificabili sono tassate ai fini IMU in base al valore venale al 1° gennaio S.M.Perego
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Titolo: Dichiarazione annuale Iva - Passaggio al regime forfetario - Versamenti   Data : 11/03/2019
 Dichiarazione annuale Iva - Passaggio al regime forfetario - Versamenti
Il saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2018 può essere versato entro:
- il 18.3.2019 (in quanto il 16.3.2019 cade di sabato), termine ordinario previsto dall'art. 6 del DPR 542/99;
- l'1.7.2019 (in quanto il 30.6.2019 cade di domenica), termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019 (art. 17 co. 1 del DPR 435/2001);
- il 31.7.2019, ossia il trentesimo giorno successivo rispetto al termine di versamento senza interessi delle imposte sui redditi, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata sull'importo di cui al punto precedente (art. 17 co. 2 del DPR 435/2001).
È possibile anche rateizzare il versamento in massimo nove rate mensili di pari importo, completando la rateazione entro il mese di novembre 2019 (art. 20 del DLgs. 241/97) e corrispondendo gli interessi mensili dovuti (0,33%), ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009, a decorrere dalla seconda rata.
Concorre al predetto saldo IVA anche l'ammontare derivante dalla rettifica della detrazione "a sfavore" ex art. 19-bis2 co. 3 del DPR 633/72 operata dai soggetti che sono passati dal regime ordinario a quello forfetario (art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014) a partire dall'1.1.2019.
Per tali soggetti l’opzione deve essere evidenziata con la barratura del rigo in VA14 e la rettifica IVA in VF70 riportando il valore con segno meno.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2019 - "Versamento del saldo IVA per il 2018 senza maggiorazioni entro il 18 marzo" - Gazzera

Sezione:   Autore : S.M.Perego