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Data Titolo Sezione Autore
03/06/2016 Nessun aumento TASI per il 2016 se non c’è la delibera S.M.Perego
30/07/2018 Nessun avviso all’intermediario se incaricato a gestire le fatture elettroniche dal proprio cliente S.M.Perego
10/03/2017 Nessun credito d’imposta per i neo domiciliati S.M.Perego
04/07/2016 Nessun cumulo per la sospensione feriale dei termini S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
05/12/2016 Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS S.M.Perego
28/09/2016 Nessun favor rei alla disciplina dei costi "black list" S.M.Perego
07/04/2017 Nessun fermo amministrativo per l’auto strumentale all'attività del contribuente S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
06/04/2017 Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi S.M.Perego

Records 1581 to 1590 of 2397
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Titolo: Dichiarazione annuale Iva - Passaggio al regime forfetario - Versamenti   Data : 11/03/2019
 Dichiarazione annuale Iva - Passaggio al regime forfetario - Versamenti
Il saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2018 può essere versato entro:
- il 18.3.2019 (in quanto il 16.3.2019 cade di sabato), termine ordinario previsto dall'art. 6 del DPR 542/99;
- l'1.7.2019 (in quanto il 30.6.2019 cade di domenica), termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019 (art. 17 co. 1 del DPR 435/2001);
- il 31.7.2019, ossia il trentesimo giorno successivo rispetto al termine di versamento senza interessi delle imposte sui redditi, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata sull'importo di cui al punto precedente (art. 17 co. 2 del DPR 435/2001).
È possibile anche rateizzare il versamento in massimo nove rate mensili di pari importo, completando la rateazione entro il mese di novembre 2019 (art. 20 del DLgs. 241/97) e corrispondendo gli interessi mensili dovuti (0,33%), ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009, a decorrere dalla seconda rata.
Concorre al predetto saldo IVA anche l'ammontare derivante dalla rettifica della detrazione "a sfavore" ex art. 19-bis2 co. 3 del DPR 633/72 operata dai soggetti che sono passati dal regime ordinario a quello forfetario (art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014) a partire dall'1.1.2019.
Per tali soggetti l’opzione deve essere evidenziata con la barratura del rigo in VA14 e la rettifica IVA in VF70 riportando il valore con segno meno.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2019 - "Versamento del saldo IVA per il 2018 senza maggiorazioni entro il 18 marzo" - Gazzera

Sezione:   Autore : S.M.Perego