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25/01/2018 Un passo indietro sull’IRAP dalla Corte di Cassazione S.M.Perego
16/03/2018 Un professionista che possiede più studi professionali paga l’IRAP S.M.Perego
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20/07/2016 Un’ulteriore proroga che non ci si aspettava per il Mod. 770/2016 S.M.Perego
06/04/2017 Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
13/03/2017 Una differenza inventariale giustifica sempre la presunzione di cessione e l’accertamento S.M.Perego
10/04/2017 Una nuova Circolare su iper-ammortamenti S.M.Perego
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04/05/2017 Una stretta all’aliquota Iva per la cessione di piante aromatiche S.M.Perego

Records 2371 to 2380 of 2397
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Titolo: Dichiarazione annuale Iva - Passaggio al regime forfetario - Versamenti   Data : 11/03/2019
 Dichiarazione annuale Iva - Passaggio al regime forfetario - Versamenti
Il saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2018 può essere versato entro:
- il 18.3.2019 (in quanto il 16.3.2019 cade di sabato), termine ordinario previsto dall'art. 6 del DPR 542/99;
- l'1.7.2019 (in quanto il 30.6.2019 cade di domenica), termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019 (art. 17 co. 1 del DPR 435/2001);
- il 31.7.2019, ossia il trentesimo giorno successivo rispetto al termine di versamento senza interessi delle imposte sui redditi, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata sull'importo di cui al punto precedente (art. 17 co. 2 del DPR 435/2001).
È possibile anche rateizzare il versamento in massimo nove rate mensili di pari importo, completando la rateazione entro il mese di novembre 2019 (art. 20 del DLgs. 241/97) e corrispondendo gli interessi mensili dovuti (0,33%), ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009, a decorrere dalla seconda rata.
Concorre al predetto saldo IVA anche l'ammontare derivante dalla rettifica della detrazione "a sfavore" ex art. 19-bis2 co. 3 del DPR 633/72 operata dai soggetti che sono passati dal regime ordinario a quello forfetario (art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014) a partire dall'1.1.2019.
Per tali soggetti l’opzione deve essere evidenziata con la barratura del rigo in VA14 e la rettifica IVA in VF70 riportando il valore con segno meno.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2019 - "Versamento del saldo IVA per il 2018 senza maggiorazioni entro il 18 marzo" - Gazzera

Sezione:   Autore : S.M.Perego