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25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
25/10/2016 Dall’1.1.2017 al via le “Comunicazione trimestrale dei dati IVA” e gli elenchi clienti e fornitori S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
26/10/2016 Nella finanziaria 2017 il super ammortamento al 250% - Conviene aspettare? S.M.Perego
26/10/2016 Dall’1.1.2017 nuovi obblighi per i soggetti passivi IVA S.M.Perego
27/10/2016 Agenzia delle Entrate In arrivo altre 156.000 lettere di adesione all’adeguamento per l’anno 2015 S.M.Perego
27/10/2016 Potenziata la detrazione IRPEF per il recupero edilizio e prorogati gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
27/10/2016 Nella finanziaria 2017 un iper-ammortamento nascosto negli allegati S.M.Perego
04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego

Records 1491 to 1500 of 2397
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Titolo: La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione   Data : 15/03/2019
 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione
Il principio secondo cui l'IVA detraibile relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione può essere "retro-imputata" allo stesso mese di effettuazione l'IVA (fatto salvo il caso delle fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente) si applica anche nell'ipotesi di ricezione di una fattura "differita".
Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 14 del DL 23.10.2018 n. 119, l'art. 1 co. 1 del DPR 23.3.1998 n. 100, facendo riferimento, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, al momento di effettuazione delle operazioni e alla condizione che le fatture siano ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a tale momento, include, nel proprio ambito oggettivo, non solo le fatture "immediate", ma anche quelle "differite".
Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, deve sussistere, in ogni caso, il requisito, sostanziale, in ordine all'esigibilità dell'imposta e all'inerenza dell'acquisto, nonché quello, formale, del possesso della fattura.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.3.2019 - "E-fattura differita con detrazione dell’IVA nel mese di effettuazione" - Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego