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16/07/2018 Fatturazione elettronica – Rileva l'indirizzo telematico S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – dubbi sul minimo ritardo S.M.Perego
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17/07/2018 Comunicazione invio dati fatture – Ennesima bufala S.M.Perego
09/01/2019 Obbligo di fatturazione elettronica- Copia di cortesia S.M.Perego
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20/07/2018 Autotrasportatori Al via le correttive nei termini S.M.Perego

Records 2171 to 2180 of 2397
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Titolo: La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione   Data : 15/03/2019
 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione
Il principio secondo cui l'IVA detraibile relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione può essere "retro-imputata" allo stesso mese di effettuazione l'IVA (fatto salvo il caso delle fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente) si applica anche nell'ipotesi di ricezione di una fattura "differita".
Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 14 del DL 23.10.2018 n. 119, l'art. 1 co. 1 del DPR 23.3.1998 n. 100, facendo riferimento, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, al momento di effettuazione delle operazioni e alla condizione che le fatture siano ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a tale momento, include, nel proprio ambito oggettivo, non solo le fatture "immediate", ma anche quelle "differite".
Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, deve sussistere, in ogni caso, il requisito, sostanziale, in ordine all'esigibilità dell'imposta e all'inerenza dell'acquisto, nonché quello, formale, del possesso della fattura.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.3.2019 - "E-fattura differita con detrazione dell’IVA nel mese di effettuazione" - Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego