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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
30/06/2016 La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego
30/06/2016 La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute S.M.Perego
15/07/2016 La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016 S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
01/07/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego

Records 271 to 280 of 2397
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Titolo: La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione   Data : 15/03/2019
 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione
Il principio secondo cui l'IVA detraibile relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione può essere "retro-imputata" allo stesso mese di effettuazione l'IVA (fatto salvo il caso delle fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente) si applica anche nell'ipotesi di ricezione di una fattura "differita".
Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 14 del DL 23.10.2018 n. 119, l'art. 1 co. 1 del DPR 23.3.1998 n. 100, facendo riferimento, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, al momento di effettuazione delle operazioni e alla condizione che le fatture siano ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a tale momento, include, nel proprio ambito oggettivo, non solo le fatture "immediate", ma anche quelle "differite".
Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, deve sussistere, in ogni caso, il requisito, sostanziale, in ordine all'esigibilità dell'imposta e all'inerenza dell'acquisto, nonché quello, formale, del possesso della fattura.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.3.2019 - "E-fattura differita con detrazione dell’IVA nel mese di effettuazione" - Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego