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Data Titolo Sezione Autore
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego
22/02/2016 Le spese sanitarie non trasmesse entro il 9.2.2016 restano soggette a sanzioni S.M.Perego
01/03/2016 Il trasferimento della residenza si salva con ricorso al prefetto S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
01/03/2016 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
01/03/2016 Fa sempre cumulo il riscatto della laurea – INPS 29.2.2016 S.M.Perego
02/03/2016 Dal MEF una guida sui leasing abitativi S.M.Perego
02/03/2016 Scade il 7.3.2016 la trasmissione telematica della C.U. S.M.Perego
02/03/2016 Le piattaforme petrolifere soggette a variazione catastale e IMU S.M.Perego
02/03/2016 Dal 12.3.2016 le dimissioni si presentano solo telematicamente S.M.Perego

Records 131 to 140 of 2397
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Titolo: Nuovi chiarimenti dell’AdE sulla fatturazione elettronica per i dati da trasmettere al STS   Data : 20/03/2019
 Nuovi chiarimenti dell’AdE sulla fatturazione elettronica per i dati da trasmettere al STS
La risposta interpello Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 78 ha chiarito che non deve essere documentata da fattura elettronica la prestazione sanitaria resa nei confronti di persone fisiche, indipendentemente dal soggetto che eroga detta prestazione.
Sono compresi nel perimetro del divieto anche i massaggiatori/massofisioterapisti ("titolo reso equivalente alla laurea in fisioterapia"), che sono, quindi, tenuti ad emettere fatture in formato analogico per le prestazioni rese nei confronti di persone fisiche.
Inoltre, dal momento che il divieto opera con riferimento alla prestazione, a nulla rilevando l'ambito soggettivo, l'obbligo di emettere fattura cartacea, nel caso di specie, ha efficacia anche nel caso in cui il prestatore sia un soggetto diverso da persona fisica, come, ad esempio, nell'ipotesi in cui il servizio sia reso da un ambulatorio fisioterapico.
Diversa è la circostanza in cui nell'erogare la prestazione il soggetto (il massofisioterapista) si avvalga di terzi (professionisti, strutture ambulatoriali) che fatturano a lui il servizio reso e non direttamente all'utente finale. In tale ipotesi sarà consentita la fatturazione elettronica da parte del terzo al massofisioterapista, non essendo presente un coinvolgimento diretto con il paziente.
Fonte: Risposta interpello Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 78 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.3.2019 - "Divieto di emissione di e-fattura per i massofisioterapisti" - Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego