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01/12/2016 La nuova imposta IRI entra in vigore dall’1.1.2017, ma solo su opzione S.M.Perego
02/12/2016 Tributaristi e Commercialisti dipendenti dell’Agenzia delle Entrate a salario zero ma soggetti a sanzioni S.M.Perego
02/12/2016 Estesa al 2017 e 2018 la tax credit per le strutture ricettive S.M.Perego
02/12/2016 Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente S.M.Perego
02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
02/12/2016 Il rimborso IMU e TARES viaggia con l’IBAN S.M.Perego
05/12/2016 Equitalia pubblica un nuovo modello per la definizione dei ruoli S.M.Perego
05/12/2016 Al via il nuovo modello per le dichiarazioni d’intento S.M.Perego

Records 1751 to 1760 of 2397
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Titolo: Nuovi chiarimenti dell’AdE sulla fatturazione elettronica per i dati da trasmettere al STS   Data : 20/03/2019
 Nuovi chiarimenti dell’AdE sulla fatturazione elettronica per i dati da trasmettere al STS
La risposta interpello Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 78 ha chiarito che non deve essere documentata da fattura elettronica la prestazione sanitaria resa nei confronti di persone fisiche, indipendentemente dal soggetto che eroga detta prestazione.
Sono compresi nel perimetro del divieto anche i massaggiatori/massofisioterapisti ("titolo reso equivalente alla laurea in fisioterapia"), che sono, quindi, tenuti ad emettere fatture in formato analogico per le prestazioni rese nei confronti di persone fisiche.
Inoltre, dal momento che il divieto opera con riferimento alla prestazione, a nulla rilevando l'ambito soggettivo, l'obbligo di emettere fattura cartacea, nel caso di specie, ha efficacia anche nel caso in cui il prestatore sia un soggetto diverso da persona fisica, come, ad esempio, nell'ipotesi in cui il servizio sia reso da un ambulatorio fisioterapico.
Diversa è la circostanza in cui nell'erogare la prestazione il soggetto (il massofisioterapista) si avvalga di terzi (professionisti, strutture ambulatoriali) che fatturano a lui il servizio reso e non direttamente all'utente finale. In tale ipotesi sarà consentita la fatturazione elettronica da parte del terzo al massofisioterapista, non essendo presente un coinvolgimento diretto con il paziente.
Fonte: Risposta interpello Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 78 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.3.2019 - "Divieto di emissione di e-fattura per i massofisioterapisti" - Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego