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Data Titolo Sezione Autore
18/12/2017 Dall’1.1.2018 esteso l’obbligo di assumere personale disabile S.M.Perego
18/12/2017 Dal 2018 i carburanti si pagano con bancomat o carte di credito S.M.Perego
18/12/2017 Dall’1.1.2018 il tasso di interesse legale passa allo 0,3% S.M.Perego
19/12/2017 Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
19/12/2017 Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente S.M.Perego
20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
20/12/2017 L’agevolazione prima casa può estendersi anche all’acquisto della terza abitazione S.M.Perego
21/12/2017 INAIL Al via gli incentivi per il miglioramento dei livelli di salute S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: Nuovi chiarimenti dell’AdE sulla fatturazione elettronica per i dati da trasmettere al STS   Data : 20/03/2019
 Nuovi chiarimenti dell’AdE sulla fatturazione elettronica per i dati da trasmettere al STS
La risposta interpello Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 78 ha chiarito che non deve essere documentata da fattura elettronica la prestazione sanitaria resa nei confronti di persone fisiche, indipendentemente dal soggetto che eroga detta prestazione.
Sono compresi nel perimetro del divieto anche i massaggiatori/massofisioterapisti ("titolo reso equivalente alla laurea in fisioterapia"), che sono, quindi, tenuti ad emettere fatture in formato analogico per le prestazioni rese nei confronti di persone fisiche.
Inoltre, dal momento che il divieto opera con riferimento alla prestazione, a nulla rilevando l'ambito soggettivo, l'obbligo di emettere fattura cartacea, nel caso di specie, ha efficacia anche nel caso in cui il prestatore sia un soggetto diverso da persona fisica, come, ad esempio, nell'ipotesi in cui il servizio sia reso da un ambulatorio fisioterapico.
Diversa è la circostanza in cui nell'erogare la prestazione il soggetto (il massofisioterapista) si avvalga di terzi (professionisti, strutture ambulatoriali) che fatturano a lui il servizio reso e non direttamente all'utente finale. In tale ipotesi sarà consentita la fatturazione elettronica da parte del terzo al massofisioterapista, non essendo presente un coinvolgimento diretto con il paziente.
Fonte: Risposta interpello Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 78 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.3.2019 - "Divieto di emissione di e-fattura per i massofisioterapisti" - Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego