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Data Titolo Sezione Autore
11/06/2009 Istanze IRAP - differimento dei termini news S.M.Perego
28/12/2016 Istituiti i codici tributo per i controlli automatizzati dei contribuenti forfetari S.M.Perego
10/03/2016 Istituito il codice per le schermature solari con detrazione del 65% S.M.Perego
26/11/2015 Istituito il codice tributo per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
31/03/2017 Istituito il codice tributo per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
20/11/2015 Istituito il codice tributo per il credito sugli investimenti S.M.Perego
09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego
13/03/2017 Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca S.M.Perego
20/12/2016 Istituito il codice tributo per lo school bonus in vigore dall’1.1.2017 S.M.Perego

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Titolo: Approvato un nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale   Data : 20/03/2019
 Approvato un nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale
Il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64421 ha approvato il modello TR per la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione "orizzontale" dell'IVA maturata trimestralmente a partire dall'anno 2019.
Il modello sostituisce quello precedente, approvato con provv. Agenzia delle Entrate 4.7.2017 n. 124040.
Le novità principali del modello riguardano:
- la possibilità di richiedere il rimborso trimestrale da parte di un Gruppo IVA, mediante presentazione dell'istanza da parte del rappresentante del Gruppo ed indicando con il codice "61" la particolare natura giuridica del soggetto passivo;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, per i soggetti che hanno applicato gli ISA, sulla base delle relative risultanze, (attualmente non disponibili) ai fini della compensazione di crediti IVA per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, per i soggetti che hanno applicato gli ISA, ai fini dalla prestazione della garanzia per i soggetti che chiedono a rimborso un importo di ammontare non superiore a 50.000,00 euro annui.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64421 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.3.2019 - "Possibili i rimborsi per il Gruppo IVA" - Cosentino – Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego