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06/10/2016 Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016 S.M.Perego
27/10/2016 Il mancato addebito del canone RAI si paga con modello F24 entro il 31.10.2016 S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
31/10/2016 Bilancio - Modello internazionale XBRL - Nuova tassonomia S.M.Perego
28/10/2016 Anche per le imprese minori dall’1.1.2017 si applica il criterio di cassa S.M.Perego
27/10/2016 Sanzioni al 90% per la mancata indicazione nel quadro RW dei redditi esteri S.M.Perego
27/10/2016 Riconosciuto il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti S.M.Perego
27/10/2016 Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione S.M.Perego
31/10/2016 Iscritti alla Gestione Separata INPS ad una svolta sui contributi S.M.Perego
27/10/2016 Aggiornata la lista degli stati esteri ai fini della Tobin Tax S.M.Perego

Records 1961 to 1970 of 2397
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Titolo: Approvato un nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale   Data : 20/03/2019
 Approvato un nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale
Il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64421 ha approvato il modello TR per la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione "orizzontale" dell'IVA maturata trimestralmente a partire dall'anno 2019.
Il modello sostituisce quello precedente, approvato con provv. Agenzia delle Entrate 4.7.2017 n. 124040.
Le novità principali del modello riguardano:
- la possibilità di richiedere il rimborso trimestrale da parte di un Gruppo IVA, mediante presentazione dell'istanza da parte del rappresentante del Gruppo ed indicando con il codice "61" la particolare natura giuridica del soggetto passivo;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, per i soggetti che hanno applicato gli ISA, sulla base delle relative risultanze, (attualmente non disponibili) ai fini della compensazione di crediti IVA per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, per i soggetti che hanno applicato gli ISA, ai fini dalla prestazione della garanzia per i soggetti che chiedono a rimborso un importo di ammontare non superiore a 50.000,00 euro annui.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64421 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.3.2019 - "Possibili i rimborsi per il Gruppo IVA" - Cosentino – Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego