Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
30/09/2016 Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi S.M.Perego
21/07/2016 Si rischia di decadere dai termini se non si svuota la casella pec S.M.Perego
22/11/2016 Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti S.M.Perego
15/03/2017 Siglato l’accordo sulle richieste dei conti svizzeri detenuti da soggetti italiani S.M.Perego
08/01/2016 Sistema Tessera Sanitaria - Entratel lacunoso S.M.Perego
18/01/2016 Sistema Tessera Sanitaria alcune perplessità S.M.Perego
23/12/2014 Sister, variati i rimborsi delle convenzioni d’accesso all e banche dati ipotecaria e catastale news S.M.Perego
23/09/2010 SISTRI sostitusce il MUD news S.M.Perego
29/07/2016 Slitta a settembre la presentazione dei documenti richiesti per un controllo formale S.M.Perego
22/01/2016 Slitta la scadenza della trasmissione telematica delle spese sanitarie S.M.Perego

Records 2241 to 2250 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Approvato un nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale   Data : 20/03/2019
 Approvato un nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale
Il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64421 ha approvato il modello TR per la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione "orizzontale" dell'IVA maturata trimestralmente a partire dall'anno 2019.
Il modello sostituisce quello precedente, approvato con provv. Agenzia delle Entrate 4.7.2017 n. 124040.
Le novità principali del modello riguardano:
- la possibilità di richiedere il rimborso trimestrale da parte di un Gruppo IVA, mediante presentazione dell'istanza da parte del rappresentante del Gruppo ed indicando con il codice "61" la particolare natura giuridica del soggetto passivo;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, per i soggetti che hanno applicato gli ISA, sulla base delle relative risultanze, (attualmente non disponibili) ai fini della compensazione di crediti IVA per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, per i soggetti che hanno applicato gli ISA, ai fini dalla prestazione della garanzia per i soggetti che chiedono a rimborso un importo di ammontare non superiore a 50.000,00 euro annui.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64421 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.3.2019 - "Possibili i rimborsi per il Gruppo IVA" - Cosentino – Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego