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Data Titolo Sezione Autore
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego
06/10/2015 Possibile sanare l’assenza del visto di conformità S.M.Perego
06/10/2015 Pubblicate le disposizioni per la determinazione del reddito dei non residenti S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
06/10/2015 Alcuni chiarimenti sui trattamenti di CIGS S.M.Perego
06/10/2015 Ravvedimento operoso in presenza di violazioni commesse nel quadro RW S.M.Perego
07/10/2015 Permangono dubbi applicativi sull’istanza integrativa alla “Voluntary disclosure” S.M.Perego
12/10/2015 Tra le novità del D.Lgs. 139/2015 vi sono i costi di ricerca e pubblicità S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego

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Titolo: Approvato un nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale   Data : 20/03/2019
 Approvato un nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale
Il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64421 ha approvato il modello TR per la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione "orizzontale" dell'IVA maturata trimestralmente a partire dall'anno 2019.
Il modello sostituisce quello precedente, approvato con provv. Agenzia delle Entrate 4.7.2017 n. 124040.
Le novità principali del modello riguardano:
- la possibilità di richiedere il rimborso trimestrale da parte di un Gruppo IVA, mediante presentazione dell'istanza da parte del rappresentante del Gruppo ed indicando con il codice "61" la particolare natura giuridica del soggetto passivo;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, per i soggetti che hanno applicato gli ISA, sulla base delle relative risultanze, (attualmente non disponibili) ai fini della compensazione di crediti IVA per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, per i soggetti che hanno applicato gli ISA, ai fini dalla prestazione della garanzia per i soggetti che chiedono a rimborso un importo di ammontare non superiore a 50.000,00 euro annui.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64421 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.3.2019 - "Possibili i rimborsi per il Gruppo IVA" - Cosentino – Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego