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Data Titolo Sezione Autore
04/05/2016 La falsificazione dei modelli F24 è reato penale S.M.Perego
05/05/2016 Esenti da IMU i terreni agricoli in comuni montani e terreni incolti e orti S.M.Perego
05/05/2016 Il credito di imposta per il riacquisto della prima casa trova spazio in Unico PF 2016 S.M.Perego
05/05/2016 L’Agenzia delle Entrate interviene ancora sul canone RAI S.M.Perego
06/05/2016 Anche in presenza di delega al professionista l’omessa dichiarazione resta in capo al contribuente S.M.Perego
06/05/2016 La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line S.M.Perego
06/05/2016 Sull’indennità di disoccupazione interviene l’INPS con la circ. 74 S.M.Perego
06/05/2016 Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa S.M.Perego
06/05/2016 L’Agenzia delle Entrate apporta ancora modifiche ai modelli di dichiarazione S.M.Perego
06/05/2016 La circolare esplicativa sull’assegnazione dei beni ai soci ancora nel limbo, permangono dubbi applicativi S.M.Perego

Records 931 to 940 of 2397
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Titolo: Approvato un nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale   Data : 20/03/2019
 Approvato un nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale
Il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64421 ha approvato il modello TR per la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione "orizzontale" dell'IVA maturata trimestralmente a partire dall'anno 2019.
Il modello sostituisce quello precedente, approvato con provv. Agenzia delle Entrate 4.7.2017 n. 124040.
Le novità principali del modello riguardano:
- la possibilità di richiedere il rimborso trimestrale da parte di un Gruppo IVA, mediante presentazione dell'istanza da parte del rappresentante del Gruppo ed indicando con il codice "61" la particolare natura giuridica del soggetto passivo;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, per i soggetti che hanno applicato gli ISA, sulla base delle relative risultanze, (attualmente non disponibili) ai fini della compensazione di crediti IVA per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, per i soggetti che hanno applicato gli ISA, ai fini dalla prestazione della garanzia per i soggetti che chiedono a rimborso un importo di ammontare non superiore a 50.000,00 euro annui.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64421 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.3.2019 - "Possibili i rimborsi per il Gruppo IVA" - Cosentino – Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego