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Data Titolo Sezione Autore
05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego
01/12/2015 L’accesso all’INAIL solo on line S.M.Perego
10/05/2017 L’accesso alla rottamazione dei ruoli non salva il contribuente dalle spese di giudizio S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego

Records 1161 to 1170 of 2397
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Titolo: INPS – Novità sul reddito di cittadinanza   Data : 21/03/2019
 INPS – Novità sul reddito di cittadinanza
L'INPS, con la circ. 20.3.2019 n. 43, ha fornito un riepilogo della disciplina del reddito di cittadinanza (DL 4/2019, che dovrà essere convertito entro il 29.3.2019), ricordando che il beneficio in questione:
- può essere richiesto dai soggetti che rispettano tutti i requisiti richiesti dalla legge (cittadinanza /residenza, patrimoniali e reddituali) dopo il 5° giorno di ciascun mese, presentando domanda telematica o rivolgendosi ai CAF o agli uffici postali;
- è composto da due quote (A e B), che integrano il reddito, rispettivamente, fino a 6.000,00 euro annui (parametrati alla scala di equivalenza), e fino a 3.360,00 euro per i nuclei familiari che devono fronteggiare un canone di locazione annuo o un mutuo contratto per l'abitazione di residenza;
- è compatibile, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge, anche nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa (subordinata, attività di impresa o di lavoro autonomo), che deve essere comunicata dal richiedente nel quadro E del modulo di presentazione della domanda. Non devono essere comunicati i redditi derivanti dalle attività socialmente utili, tirocini, servizio civile e da CPO e LF.
Infine l'INPS ha reso noto che è online il servizio che permette di consultare le domande di Rdc e che dal 15.4.2019 saranno disponibili i primi esiti delle domande presentate a marzo.
Fonte: Circolare INPS 20.3.2019 n. 43 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2019 - "Libretto Famiglia irrilevante per il reddito di cittadinanza" - Tombari - DL 28.1.2019 n. 4

Sezione:   Autore : S.M.Perego