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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: INPS – Novità sul reddito di cittadinanza   Data : 21/03/2019
 INPS – Novità sul reddito di cittadinanza
L'INPS, con la circ. 20.3.2019 n. 43, ha fornito un riepilogo della disciplina del reddito di cittadinanza (DL 4/2019, che dovrà essere convertito entro il 29.3.2019), ricordando che il beneficio in questione:
- può essere richiesto dai soggetti che rispettano tutti i requisiti richiesti dalla legge (cittadinanza /residenza, patrimoniali e reddituali) dopo il 5° giorno di ciascun mese, presentando domanda telematica o rivolgendosi ai CAF o agli uffici postali;
- è composto da due quote (A e B), che integrano il reddito, rispettivamente, fino a 6.000,00 euro annui (parametrati alla scala di equivalenza), e fino a 3.360,00 euro per i nuclei familiari che devono fronteggiare un canone di locazione annuo o un mutuo contratto per l'abitazione di residenza;
- è compatibile, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge, anche nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa (subordinata, attività di impresa o di lavoro autonomo), che deve essere comunicata dal richiedente nel quadro E del modulo di presentazione della domanda. Non devono essere comunicati i redditi derivanti dalle attività socialmente utili, tirocini, servizio civile e da CPO e LF.
Infine l'INPS ha reso noto che è online il servizio che permette di consultare le domande di Rdc e che dal 15.4.2019 saranno disponibili i primi esiti delle domande presentate a marzo.
Fonte: Circolare INPS 20.3.2019 n. 43 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2019 - "Libretto Famiglia irrilevante per il reddito di cittadinanza" - Tombari - DL 28.1.2019 n. 4

Sezione:   Autore : S.M.Perego