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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: INPS – Novità sul reddito di cittadinanza   Data : 21/03/2019
 INPS – Novità sul reddito di cittadinanza
L'INPS, con la circ. 20.3.2019 n. 43, ha fornito un riepilogo della disciplina del reddito di cittadinanza (DL 4/2019, che dovrà essere convertito entro il 29.3.2019), ricordando che il beneficio in questione:
- può essere richiesto dai soggetti che rispettano tutti i requisiti richiesti dalla legge (cittadinanza /residenza, patrimoniali e reddituali) dopo il 5° giorno di ciascun mese, presentando domanda telematica o rivolgendosi ai CAF o agli uffici postali;
- è composto da due quote (A e B), che integrano il reddito, rispettivamente, fino a 6.000,00 euro annui (parametrati alla scala di equivalenza), e fino a 3.360,00 euro per i nuclei familiari che devono fronteggiare un canone di locazione annuo o un mutuo contratto per l'abitazione di residenza;
- è compatibile, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge, anche nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa (subordinata, attività di impresa o di lavoro autonomo), che deve essere comunicata dal richiedente nel quadro E del modulo di presentazione della domanda. Non devono essere comunicati i redditi derivanti dalle attività socialmente utili, tirocini, servizio civile e da CPO e LF.
Infine l'INPS ha reso noto che è online il servizio che permette di consultare le domande di Rdc e che dal 15.4.2019 saranno disponibili i primi esiti delle domande presentate a marzo.
Fonte: Circolare INPS 20.3.2019 n. 43 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2019 - "Libretto Famiglia irrilevante per il reddito di cittadinanza" - Tombari - DL 28.1.2019 n. 4

Sezione:   Autore : S.M.Perego