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09/02/2016 Operative le modalità di domanda FIS - Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
09/02/2016 Il fabbricato rurale deve essere sempre pertinenziale S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
10/02/2016 Riduzione del 50% della base imponibile IMU S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego

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Titolo: INPS – Novità sul reddito di cittadinanza   Data : 21/03/2019
 INPS – Novità sul reddito di cittadinanza
L'INPS, con la circ. 20.3.2019 n. 43, ha fornito un riepilogo della disciplina del reddito di cittadinanza (DL 4/2019, che dovrà essere convertito entro il 29.3.2019), ricordando che il beneficio in questione:
- può essere richiesto dai soggetti che rispettano tutti i requisiti richiesti dalla legge (cittadinanza /residenza, patrimoniali e reddituali) dopo il 5° giorno di ciascun mese, presentando domanda telematica o rivolgendosi ai CAF o agli uffici postali;
- è composto da due quote (A e B), che integrano il reddito, rispettivamente, fino a 6.000,00 euro annui (parametrati alla scala di equivalenza), e fino a 3.360,00 euro per i nuclei familiari che devono fronteggiare un canone di locazione annuo o un mutuo contratto per l'abitazione di residenza;
- è compatibile, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge, anche nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa (subordinata, attività di impresa o di lavoro autonomo), che deve essere comunicata dal richiedente nel quadro E del modulo di presentazione della domanda. Non devono essere comunicati i redditi derivanti dalle attività socialmente utili, tirocini, servizio civile e da CPO e LF.
Infine l'INPS ha reso noto che è online il servizio che permette di consultare le domande di Rdc e che dal 15.4.2019 saranno disponibili i primi esiti delle domande presentate a marzo.
Fonte: Circolare INPS 20.3.2019 n. 43 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2019 - "Libretto Famiglia irrilevante per il reddito di cittadinanza" - Tombari - DL 28.1.2019 n. 4

Sezione:   Autore : S.M.Perego