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Data Titolo Sezione Autore
05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego
01/12/2015 L’accesso all’INAIL solo on line S.M.Perego
10/05/2017 L’accesso alla rottamazione dei ruoli non salva il contribuente dalle spese di giudizio S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego

Records 1161 to 1170 of 2397
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Titolo: INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare   Data : 25/03/2019
 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare
Con la circ. 22.3.2019 n. 45, l'INPS è intervenuto in merito alle modalità di richiesta dell'Assegno per il nucleo familiare ex art. 2 del DL 69/88, effettuata dai lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.
Nell'occasione, è stato comunicato che, a decorrere dall'1.4.2019, le istanze, finora presentate al datore di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), dovranno invece essere inoltrate esclusivamente all'Istituto previdenziale in via telematica.
Le domande presentate con la nuova procedura saranno istruite dall'INPS, che individuerà gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e al reddito conseguito negli anni precedenti. Gli importi così calcolati saranno poi messi a disposizione del datore di lavoro nel Cassetto previdenziale aziendale.
Utilizzando tali dati, il datore di lavoro calcolerà l'importo dell'ANF effettivamente spettante al lavoratore in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento, erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità (unitamente alla retribuzione mensile) e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.
Fonte: Circolare INPS 22.3.2019 n. 45 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.3.2019 - "Dal 1° aprile nuova modalità di richiesta dell’assegno per il nucleo familiare" - Mamone

Sezione:   Autore : S.M.Perego