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Data Titolo Sezione Autore
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
07/10/2016 Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
14/03/2017 Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato S.M.Perego
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
18/01/2016 Per i controlli su Unico SC del 2013 in arrivo 200 mila comunicazioni sulla PEC degli intermediari S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
13/02/2019 Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro S.M.Perego
11/03/2016 Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego

Records 1811 to 1820 of 2397
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Titolo: INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare   Data : 25/03/2019
 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare
Con la circ. 22.3.2019 n. 45, l'INPS è intervenuto in merito alle modalità di richiesta dell'Assegno per il nucleo familiare ex art. 2 del DL 69/88, effettuata dai lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.
Nell'occasione, è stato comunicato che, a decorrere dall'1.4.2019, le istanze, finora presentate al datore di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), dovranno invece essere inoltrate esclusivamente all'Istituto previdenziale in via telematica.
Le domande presentate con la nuova procedura saranno istruite dall'INPS, che individuerà gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e al reddito conseguito negli anni precedenti. Gli importi così calcolati saranno poi messi a disposizione del datore di lavoro nel Cassetto previdenziale aziendale.
Utilizzando tali dati, il datore di lavoro calcolerà l'importo dell'ANF effettivamente spettante al lavoratore in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento, erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità (unitamente alla retribuzione mensile) e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.
Fonte: Circolare INPS 22.3.2019 n. 45 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.3.2019 - "Dal 1° aprile nuova modalità di richiesta dell’assegno per il nucleo familiare" - Mamone

Sezione:   Autore : S.M.Perego