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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare   Data : 25/03/2019
 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare
Con la circ. 22.3.2019 n. 45, l'INPS è intervenuto in merito alle modalità di richiesta dell'Assegno per il nucleo familiare ex art. 2 del DL 69/88, effettuata dai lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.
Nell'occasione, è stato comunicato che, a decorrere dall'1.4.2019, le istanze, finora presentate al datore di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), dovranno invece essere inoltrate esclusivamente all'Istituto previdenziale in via telematica.
Le domande presentate con la nuova procedura saranno istruite dall'INPS, che individuerà gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e al reddito conseguito negli anni precedenti. Gli importi così calcolati saranno poi messi a disposizione del datore di lavoro nel Cassetto previdenziale aziendale.
Utilizzando tali dati, il datore di lavoro calcolerà l'importo dell'ANF effettivamente spettante al lavoratore in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento, erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità (unitamente alla retribuzione mensile) e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.
Fonte: Circolare INPS 22.3.2019 n. 45 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.3.2019 - "Dal 1° aprile nuova modalità di richiesta dell’assegno per il nucleo familiare" - Mamone

Sezione:   Autore : S.M.Perego