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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
04/10/2016 Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare   Data : 25/03/2019
 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare
Con la circ. 22.3.2019 n. 45, l'INPS è intervenuto in merito alle modalità di richiesta dell'Assegno per il nucleo familiare ex art. 2 del DL 69/88, effettuata dai lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.
Nell'occasione, è stato comunicato che, a decorrere dall'1.4.2019, le istanze, finora presentate al datore di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), dovranno invece essere inoltrate esclusivamente all'Istituto previdenziale in via telematica.
Le domande presentate con la nuova procedura saranno istruite dall'INPS, che individuerà gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e al reddito conseguito negli anni precedenti. Gli importi così calcolati saranno poi messi a disposizione del datore di lavoro nel Cassetto previdenziale aziendale.
Utilizzando tali dati, il datore di lavoro calcolerà l'importo dell'ANF effettivamente spettante al lavoratore in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento, erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità (unitamente alla retribuzione mensile) e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.
Fonte: Circolare INPS 22.3.2019 n. 45 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.3.2019 - "Dal 1° aprile nuova modalità di richiesta dell’assegno per il nucleo familiare" - Mamone

Sezione:   Autore : S.M.Perego