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Data Titolo Sezione Autore
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
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Titolo: INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare   Data : 25/03/2019
 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare
Con la circ. 22.3.2019 n. 45, l'INPS è intervenuto in merito alle modalità di richiesta dell'Assegno per il nucleo familiare ex art. 2 del DL 69/88, effettuata dai lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.
Nell'occasione, è stato comunicato che, a decorrere dall'1.4.2019, le istanze, finora presentate al datore di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), dovranno invece essere inoltrate esclusivamente all'Istituto previdenziale in via telematica.
Le domande presentate con la nuova procedura saranno istruite dall'INPS, che individuerà gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e al reddito conseguito negli anni precedenti. Gli importi così calcolati saranno poi messi a disposizione del datore di lavoro nel Cassetto previdenziale aziendale.
Utilizzando tali dati, il datore di lavoro calcolerà l'importo dell'ANF effettivamente spettante al lavoratore in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento, erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità (unitamente alla retribuzione mensile) e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.
Fonte: Circolare INPS 22.3.2019 n. 45 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.3.2019 - "Dal 1° aprile nuova modalità di richiesta dell’assegno per il nucleo familiare" - Mamone

Sezione:   Autore : S.M.Perego