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15/03/2017 Siglato l’accordo sulle richieste dei conti svizzeri detenuti da soggetti italiani S.M.Perego
15/03/2017 INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS) S.M.Perego
16/03/2017 Pubblicate le modalità attuative per il credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali per il 2017 S.M.Perego
16/03/2017 Parte il programma di formazione continua dei revisori S.M.Perego
16/03/2017 INPS - Presentazione dell'istanza telematica per gli incentivi occupazione giovani e Sud S.M.Perego
13/03/2017 Una differenza inventariale giustifica sempre la presunzione di cessione e l’accertamento S.M.Perego
14/04/2017 Nella manovra correttiva un taglio alla detrazione IVA S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/04/2017 Secondo la direttiva del Comando Generale della GdF il limite ai prelievi opera retroattivamente S.M.Perego
11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego

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Titolo: Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS   Data : 26/03/2019
 Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS
Scade l'1.4.2019 (il 31 marzo cade di domenica) il termine per presentare nuovamente il modello EAS "aggiornato" in caso di variazione dei dati avvenuta nel 2018.
Nell'ipotesi di omessa o tardiva comunicazione dei dati, è applicabile la c.d. "remissione in bonis" ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DL 16/2012 convertito, che consente di regolarizzare l'invio non tempestivamente eseguito del modello EAS, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando la sanzione minima di 250,00 euro ai sensi dell'art. 11 del DLgs. 471/97.
Oltre il suddetto termine per la remissione in bonis, è comunque possibile inviare il modello EAS, ma i benefici varranno soltanto per le entrate successive alla data di presentazione (circ. Agenzia delle Entrate 18/2018, § 7.7).
Le disposizioni fiscali introdotte dal DLgs. 117/2017 prevedono che gli enti del Terzo settore iscritti nell'apposito Registro non saranno tenuti alla presentazione del modello EAS (art. 94 co. 4 del DLgs. 117/2017).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.3.2019 - "Entro il 1° aprile modello EAS per comunicare le variazioni dati 2018" - Napolitano

Sezione:   Autore : S.M.Perego