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Data Titolo Sezione Autore
19/09/2016 Con il modello “RR1” si presenta la domanda di riammissione alla rateizzazione dei ruoli S.M.Perego
19/09/2016 La notifica al vicino di casa è sempre nulla S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
21/09/2016 Il comodante ha sempre titolo a detrarre le spese di ristrutturazione S.M.Perego
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
22/09/2016 Scade il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
22/09/2016 Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS   Data : 26/03/2019
 Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS
Scade l'1.4.2019 (il 31 marzo cade di domenica) il termine per presentare nuovamente il modello EAS "aggiornato" in caso di variazione dei dati avvenuta nel 2018.
Nell'ipotesi di omessa o tardiva comunicazione dei dati, è applicabile la c.d. "remissione in bonis" ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DL 16/2012 convertito, che consente di regolarizzare l'invio non tempestivamente eseguito del modello EAS, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando la sanzione minima di 250,00 euro ai sensi dell'art. 11 del DLgs. 471/97.
Oltre il suddetto termine per la remissione in bonis, è comunque possibile inviare il modello EAS, ma i benefici varranno soltanto per le entrate successive alla data di presentazione (circ. Agenzia delle Entrate 18/2018, § 7.7).
Le disposizioni fiscali introdotte dal DLgs. 117/2017 prevedono che gli enti del Terzo settore iscritti nell'apposito Registro non saranno tenuti alla presentazione del modello EAS (art. 94 co. 4 del DLgs. 117/2017).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.3.2019 - "Entro il 1° aprile modello EAS per comunicare le variazioni dati 2018" - Napolitano

Sezione:   Autore : S.M.Perego