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Data Titolo Sezione Autore
26/06/2017 Rottamazione ex DL 193/2016 - In caso di diniego può essere proposto il ricorso S.M.Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
17/05/2017 L’affitto d’azienda non comporta l’automatico subentro nel contratto di locazione S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
11/05/2017 Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
17/05/2017 Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo i preavvisi di anomalia relative alle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego

Records 1411 to 1420 of 2397
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Titolo: Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS   Data : 26/03/2019
 Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS
Scade l'1.4.2019 (il 31 marzo cade di domenica) il termine per presentare nuovamente il modello EAS "aggiornato" in caso di variazione dei dati avvenuta nel 2018.
Nell'ipotesi di omessa o tardiva comunicazione dei dati, è applicabile la c.d. "remissione in bonis" ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DL 16/2012 convertito, che consente di regolarizzare l'invio non tempestivamente eseguito del modello EAS, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando la sanzione minima di 250,00 euro ai sensi dell'art. 11 del DLgs. 471/97.
Oltre il suddetto termine per la remissione in bonis, è comunque possibile inviare il modello EAS, ma i benefici varranno soltanto per le entrate successive alla data di presentazione (circ. Agenzia delle Entrate 18/2018, § 7.7).
Le disposizioni fiscali introdotte dal DLgs. 117/2017 prevedono che gli enti del Terzo settore iscritti nell'apposito Registro non saranno tenuti alla presentazione del modello EAS (art. 94 co. 4 del DLgs. 117/2017).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.3.2019 - "Entro il 1° aprile modello EAS per comunicare le variazioni dati 2018" - Napolitano

Sezione:   Autore : S.M.Perego