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Data Titolo Sezione Autore
24/01/2017 I soggetti in regime di vantaggio comunicano eventuali opzioni IVA nell’Unico PF 2017 S.M.Perego
25/01/2017 In bozza le principali novità di (Unico) Redditi PF 2017 S.M.Perego
25/01/2017 Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo S.M.Perego
25/01/2017 Servizio “fatture e corrispettivi” disponibile anche agli intermediari ma con limiti S.M.Perego
26/01/2017 Prorogata al 9 febbraio la trasmissione delle spese sanitarie S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
30/01/2017 Con distinti provvedimenti definite le trasmissioni dei dati utili per le precompilate S.M.Perego
20/01/2017 La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro S.M.Perego
30/01/2017 Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta S.M.Perego
31/01/2017 Per le imprese minori i ratei e risconti ancora nella competenza 2016 S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS   Data : 26/03/2019
 Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS
Scade l'1.4.2019 (il 31 marzo cade di domenica) il termine per presentare nuovamente il modello EAS "aggiornato" in caso di variazione dei dati avvenuta nel 2018.
Nell'ipotesi di omessa o tardiva comunicazione dei dati, è applicabile la c.d. "remissione in bonis" ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DL 16/2012 convertito, che consente di regolarizzare l'invio non tempestivamente eseguito del modello EAS, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando la sanzione minima di 250,00 euro ai sensi dell'art. 11 del DLgs. 471/97.
Oltre il suddetto termine per la remissione in bonis, è comunque possibile inviare il modello EAS, ma i benefici varranno soltanto per le entrate successive alla data di presentazione (circ. Agenzia delle Entrate 18/2018, § 7.7).
Le disposizioni fiscali introdotte dal DLgs. 117/2017 prevedono che gli enti del Terzo settore iscritti nell'apposito Registro non saranno tenuti alla presentazione del modello EAS (art. 94 co. 4 del DLgs. 117/2017).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.3.2019 - "Entro il 1° aprile modello EAS per comunicare le variazioni dati 2018" - Napolitano

Sezione:   Autore : S.M.Perego