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Data Titolo Sezione Autore
19/06/2017 Pubblicato sul sito MEF la nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
19/06/2017 Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio transitano sul sito INPS S.M.Perego
20/06/2017 Quale documentazione per gli oneri deducibili – I chiarimenti dell’Agenzia S.M.Perego
20/06/2017 Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali S.M.Perego
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
21/06/2017 Anche nel 2018 Studi di Settore e Parametri attivi S.M.Perego
21/06/2017 Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile S.M.Perego
21/06/2017 Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale S.M.Perego
21/06/2017 In attesa del provvedimento attuativo nessuna ritenuta sulle c.d. “Locazioni brevi” S.M.Perego

Records 1891 to 1900 of 2397
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Titolo: Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS   Data : 26/03/2019
 Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS
Scade l'1.4.2019 (il 31 marzo cade di domenica) il termine per presentare nuovamente il modello EAS "aggiornato" in caso di variazione dei dati avvenuta nel 2018.
Nell'ipotesi di omessa o tardiva comunicazione dei dati, è applicabile la c.d. "remissione in bonis" ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DL 16/2012 convertito, che consente di regolarizzare l'invio non tempestivamente eseguito del modello EAS, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando la sanzione minima di 250,00 euro ai sensi dell'art. 11 del DLgs. 471/97.
Oltre il suddetto termine per la remissione in bonis, è comunque possibile inviare il modello EAS, ma i benefici varranno soltanto per le entrate successive alla data di presentazione (circ. Agenzia delle Entrate 18/2018, § 7.7).
Le disposizioni fiscali introdotte dal DLgs. 117/2017 prevedono che gli enti del Terzo settore iscritti nell'apposito Registro non saranno tenuti alla presentazione del modello EAS (art. 94 co. 4 del DLgs. 117/2017).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.3.2019 - "Entro il 1° aprile modello EAS per comunicare le variazioni dati 2018" - Napolitano

Sezione:   Autore : S.M.Perego