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Data Titolo Sezione Autore
30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – Rileva l'indirizzo telematico S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica vincolata dalla data del bonifico bancario S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
21/11/2018 Fatturazione elettronica – Nessuna proroga ma adeguata alle richieste del Garante privacy S.M.Perego
21/11/2018 Pubblicati i nuovi elenchi per l'applicazione dello Split Payment nell’anno 2019 S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego

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Titolo: La fatturazione differita segue l’emissione dello scontrino   Data : 26/03/2019
 La fatturazione differita segue l’emissione dello scontrino
In presenza delle condizioni stabilite per l'emissione della fattura in modalità differita, il documento emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può riportare, cumulativamente, tutte le operazioni poste in essere nel mese solare precedente nei confronti del medesimo cliente, sia che si tratti di cessioni di beni che di prestazioni di servizi (art. 21 co. 4 del DPR 633/72).
Il pagamento del corrispettivo può, in talune circostanze, essere antecedente alla data di emissione della fattura. È il caso, ad esempio, dell'esercente impianto di distribuzione di carburante che incassa il dovuto per la vendita del carburante, rilasciando un documento equipollente al DDT (ricevuta o scontrino secondo quanto precisato nella FAQ 21.12.2018 n. 45), ed emettendo fattura differita al cliente per gli acquisti effettuati nel mese. In tale circostanza possono ritenersi tuttora valide le precisazioni contenute nella C.M. 9.8.75 n. 27/501706, secondo cui, nell'ipotesi di adozione della fatturazione differita, "il pagamento totale o parziale effettuato contestualmente o successivamente all'emissione della bolletta di consegna o del documento di trasporto non fa venir meno la facoltà di emettere fattura entro il mese successivo".
Solo nell'ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo abbia luogo anteriormente all'emissione del DDT, "il cedente deve emettere la relativa fattura entro lo stesso giorno del pagamento" (v. ancora C.M. 9.8.75 n. 27/501706).
Nella FAQ n. 45 del 21.12.2018 l’AdE precisa che nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/15) l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri e nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.3.2019 - "L’incasso al momento della consegna non pregiudica la fattura “differita”" – Bilancini - Risposte Agenzia Entrate 21.12.2018

Sezione:   Autore : S.M.Perego