Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
17/11/2011 Società di comodo news S.M.Perego
24/09/2015 Società non operative - Cancellazione entro il 30.9.2015 S.M.Perego
23/12/2014 SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMICA – ESTENSIONE A CINQUE ANNI DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE news S.M.Perego
07/05/2009 Software Controllo - Versione 130 x Entratel news S.M.Perego
20/05/2015 Software GE.RI.CO. per la compilazione degli studi di settore in versione Beta S.M.Perego
27/05/2009 Software Gerico 2009 news S.M.Perego
19/12/2014 Software gratuito per la compilazione della CU news S.M.Perego
08/09/2016 Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa S.M.Perego
17/06/2016 Solo al CAF la richiesta della documentazione sui controlli formali S.M.Perego
28/06/2017 Solo Entratel o Fisconline se il mod. F24 ha saldo zero S.M.Perego

Records 2251 to 2260 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La fatturazione differita segue l’emissione dello scontrino   Data : 26/03/2019
 La fatturazione differita segue l’emissione dello scontrino
In presenza delle condizioni stabilite per l'emissione della fattura in modalità differita, il documento emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può riportare, cumulativamente, tutte le operazioni poste in essere nel mese solare precedente nei confronti del medesimo cliente, sia che si tratti di cessioni di beni che di prestazioni di servizi (art. 21 co. 4 del DPR 633/72).
Il pagamento del corrispettivo può, in talune circostanze, essere antecedente alla data di emissione della fattura. È il caso, ad esempio, dell'esercente impianto di distribuzione di carburante che incassa il dovuto per la vendita del carburante, rilasciando un documento equipollente al DDT (ricevuta o scontrino secondo quanto precisato nella FAQ 21.12.2018 n. 45), ed emettendo fattura differita al cliente per gli acquisti effettuati nel mese. In tale circostanza possono ritenersi tuttora valide le precisazioni contenute nella C.M. 9.8.75 n. 27/501706, secondo cui, nell'ipotesi di adozione della fatturazione differita, "il pagamento totale o parziale effettuato contestualmente o successivamente all'emissione della bolletta di consegna o del documento di trasporto non fa venir meno la facoltà di emettere fattura entro il mese successivo".
Solo nell'ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo abbia luogo anteriormente all'emissione del DDT, "il cedente deve emettere la relativa fattura entro lo stesso giorno del pagamento" (v. ancora C.M. 9.8.75 n. 27/501706).
Nella FAQ n. 45 del 21.12.2018 l’AdE precisa che nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/15) l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri e nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.3.2019 - "L’incasso al momento della consegna non pregiudica la fattura “differita”" – Bilancini - Risposte Agenzia Entrate 21.12.2018

Sezione:   Autore : S.M.Perego