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20/05/2016 Pubblicato il software di controllo di studi e parametri allegati a UNICO 2016 S.M.Perego
20/05/2016 Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione S.M.Perego
20/05/2016 La Cassazione riconosce come fabbricato rurale solo quelli accatastati come D/10 S.M.Perego
20/05/2016 Nessun obbligo per i fornitori dei condomini di accettare l’incapienza dei condòmini S.M.Perego
20/05/2016 I CAF sono sempre soggetti al pagamento di sanzioni ed imposte S.M.Perego
23/05/2016 Disponibile il codice tributo per i compensi corrisposti ad avvocati per negoziazione assistita e ad arbitri S.M.Perego
23/05/2016 Nel mese di giugno l’Agenzia delle Entrate chiederà chiarimenti a 220 mila contribuenti sui redditi 2013 S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
26/05/2016 Super Bonus se il tirocinio si trasforma in tempo indeterminato S.M.Perego

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Titolo: La fatturazione differita segue l’emissione dello scontrino   Data : 26/03/2019
 La fatturazione differita segue l’emissione dello scontrino
In presenza delle condizioni stabilite per l'emissione della fattura in modalità differita, il documento emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può riportare, cumulativamente, tutte le operazioni poste in essere nel mese solare precedente nei confronti del medesimo cliente, sia che si tratti di cessioni di beni che di prestazioni di servizi (art. 21 co. 4 del DPR 633/72).
Il pagamento del corrispettivo può, in talune circostanze, essere antecedente alla data di emissione della fattura. È il caso, ad esempio, dell'esercente impianto di distribuzione di carburante che incassa il dovuto per la vendita del carburante, rilasciando un documento equipollente al DDT (ricevuta o scontrino secondo quanto precisato nella FAQ 21.12.2018 n. 45), ed emettendo fattura differita al cliente per gli acquisti effettuati nel mese. In tale circostanza possono ritenersi tuttora valide le precisazioni contenute nella C.M. 9.8.75 n. 27/501706, secondo cui, nell'ipotesi di adozione della fatturazione differita, "il pagamento totale o parziale effettuato contestualmente o successivamente all'emissione della bolletta di consegna o del documento di trasporto non fa venir meno la facoltà di emettere fattura entro il mese successivo".
Solo nell'ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo abbia luogo anteriormente all'emissione del DDT, "il cedente deve emettere la relativa fattura entro lo stesso giorno del pagamento" (v. ancora C.M. 9.8.75 n. 27/501706).
Nella FAQ n. 45 del 21.12.2018 l’AdE precisa che nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/15) l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri e nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.3.2019 - "L’incasso al momento della consegna non pregiudica la fattura “differita”" – Bilancini - Risposte Agenzia Entrate 21.12.2018

Sezione:   Autore : S.M.Perego