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01/06/2015 Aggiornamenti catastali soggetti alla trasmissione telematica con modello unico informatico catastale. Decorrenza dall'1.6.2015 S.M.Perego
27/10/2016 Aggiornata la lista degli stati esteri ai fini della Tobin Tax S.M.Perego
27/05/2016 Aggiornate le FAQ in risposta alle domande sul canone RAI S.M.Perego
23/12/2014 Aggiornate le tabelle ACI per il 2015 news S.M.Perego
23/12/2016 Aggiornate le tabelle ACI per il 2017 per le autovetture in uso promiscuo ai dipendenti S.M.Perego
21/12/2018 Aggiornate le tabelle ACI per il 2019 S.M.Perego
13/10/2015 Aggiornati gli indici biennali da accertamento sintetico (Redditometro) S.M.Perego
28/09/2015 Aggiornati gli indici del nuovo Redditometro S.M.Perego
04/08/2016 Aggiornati gli studi di settore S.M.Perego
30/09/2016 Aggiornati i tassi soglia di “Usura” in vigore dall’1.10.2016 S.M.Perego

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Titolo: La fatturazione differita segue l’emissione dello scontrino   Data : 26/03/2019
 La fatturazione differita segue l’emissione dello scontrino
In presenza delle condizioni stabilite per l'emissione della fattura in modalità differita, il documento emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può riportare, cumulativamente, tutte le operazioni poste in essere nel mese solare precedente nei confronti del medesimo cliente, sia che si tratti di cessioni di beni che di prestazioni di servizi (art. 21 co. 4 del DPR 633/72).
Il pagamento del corrispettivo può, in talune circostanze, essere antecedente alla data di emissione della fattura. È il caso, ad esempio, dell'esercente impianto di distribuzione di carburante che incassa il dovuto per la vendita del carburante, rilasciando un documento equipollente al DDT (ricevuta o scontrino secondo quanto precisato nella FAQ 21.12.2018 n. 45), ed emettendo fattura differita al cliente per gli acquisti effettuati nel mese. In tale circostanza possono ritenersi tuttora valide le precisazioni contenute nella C.M. 9.8.75 n. 27/501706, secondo cui, nell'ipotesi di adozione della fatturazione differita, "il pagamento totale o parziale effettuato contestualmente o successivamente all'emissione della bolletta di consegna o del documento di trasporto non fa venir meno la facoltà di emettere fattura entro il mese successivo".
Solo nell'ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo abbia luogo anteriormente all'emissione del DDT, "il cedente deve emettere la relativa fattura entro lo stesso giorno del pagamento" (v. ancora C.M. 9.8.75 n. 27/501706).
Nella FAQ n. 45 del 21.12.2018 l’AdE precisa che nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/15) l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri e nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.3.2019 - "L’incasso al momento della consegna non pregiudica la fattura “differita”" – Bilancini - Risposte Agenzia Entrate 21.12.2018

Sezione:   Autore : S.M.Perego