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10/04/2017 I soci subentrano sempre alla società estinta in quanto mantengono la legittimazione processuale S.M.Perego
10/04/2017 Ammessa la presentazione diretta del 730 congiunto S.M.Perego
30/03/2017 Entro domani l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
05/04/2017 Pubblicati ulteriori chiarimenti sugli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF S.M.Perego
06/04/2018 Confermate per il Trust immobiliare le imposte ipotecarie e catastali fisse S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore S.M.Perego
26/03/2018 Nuovo modello per la “Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche” S.M.Perego
26/03/2018 Scade oggi la trasmissione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
27/03/2018 Previsti i primi adempimenti sulla fatturazione elettronica B&C S.M.Perego

Records 1161 to 1170 of 2397
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Titolo: L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta   Data : 27/03/2019
 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta
In caso di errori od omissioni riguardanti la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) relativa al quarto trimestre 2018 (in scadenza il giorno 10.4.2019) o ai trimestri precedenti dello stesso anno, è possibile regolarizzare mediante:
- l'invio di una nuova comunicazione delle liquidazioni che sostituisce la precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- la compilazione del quadro VH ("Variazioni delle comunicazioni periodiche") della dichiarazione annuale IVA, il quale contiene principalmente il risultato finale delle liquidazioni periodiche eseguite e l'importo dell'acconto IVA dovuto.
Poiché i dati relativi alle operazioni non imponibili o esenti IVA non rientrano fra quelli da indicare nel quadro VH e non incidono sull'IVA da versare o a credito risultante dalla liquidazione periodica interessata, si ritiene che gli errori o le omissioni riguardanti tali operazioni possano essere "sanati" attraverso l'esposizione dei dati corretti nel quadro VE ("Operazioni attive e determinazione del volume d'affari") e nel quadro VF ("Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione") della dichiarazione annuale IVA (circ. Assonime 9/2018).
Non è chiaro, tuttavia, se sia comunque dovuta la sanzione amministrativa prevista per l'omessa, l'incompleta o l'infedele comunicazione delle liquidazioni (art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.3.2019 - "Niente quadro VH in caso di errori per operazioni non imponibili o esenti IVA" - Gazzera - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego