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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
03/05/2018 La ricezione della fattura elettronica può seguire percorsi diversi ma attenzione agli scarti S.M.Perego
03/03/2016 La richiesta di variazione catastale presentata entro il 15.6.2016 ha effetto retroattivo S.M.Perego
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego
26/04/2016 La riforma del catasto sconta nuovi prelievi S.M.Perego
15/04/2016 La riscossione del canone RAI incontra le prime difficoltà S.M.Perego
05/04/2016 La rivalutazione dei terreni obbliga al ricalcolo dell’acconto S.M.Perego
12/01/2017 La rottamazione dei ruoli è soggetta all’effettivo affidamento all’agente della riscossone S.M.Perego
04/04/2017 La rottamazione dei ruoli può comportare la condanna alle spese di giudizio S.M.Perego
09/03/2017 La rottamazione dei ruoli regionali lede l’autonomia tributaria delle Regioni S.M.Perego

Records 1381 to 1390 of 2397
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Titolo: L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta   Data : 27/03/2019
 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta
In caso di errori od omissioni riguardanti la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) relativa al quarto trimestre 2018 (in scadenza il giorno 10.4.2019) o ai trimestri precedenti dello stesso anno, è possibile regolarizzare mediante:
- l'invio di una nuova comunicazione delle liquidazioni che sostituisce la precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- la compilazione del quadro VH ("Variazioni delle comunicazioni periodiche") della dichiarazione annuale IVA, il quale contiene principalmente il risultato finale delle liquidazioni periodiche eseguite e l'importo dell'acconto IVA dovuto.
Poiché i dati relativi alle operazioni non imponibili o esenti IVA non rientrano fra quelli da indicare nel quadro VH e non incidono sull'IVA da versare o a credito risultante dalla liquidazione periodica interessata, si ritiene che gli errori o le omissioni riguardanti tali operazioni possano essere "sanati" attraverso l'esposizione dei dati corretti nel quadro VE ("Operazioni attive e determinazione del volume d'affari") e nel quadro VF ("Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione") della dichiarazione annuale IVA (circ. Assonime 9/2018).
Non è chiaro, tuttavia, se sia comunque dovuta la sanzione amministrativa prevista per l'omessa, l'incompleta o l'infedele comunicazione delle liquidazioni (art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.3.2019 - "Niente quadro VH in caso di errori per operazioni non imponibili o esenti IVA" - Gazzera - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego