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Data Titolo Sezione Autore
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
30/01/2017 Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta   Data : 27/03/2019
 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta
In caso di errori od omissioni riguardanti la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) relativa al quarto trimestre 2018 (in scadenza il giorno 10.4.2019) o ai trimestri precedenti dello stesso anno, è possibile regolarizzare mediante:
- l'invio di una nuova comunicazione delle liquidazioni che sostituisce la precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- la compilazione del quadro VH ("Variazioni delle comunicazioni periodiche") della dichiarazione annuale IVA, il quale contiene principalmente il risultato finale delle liquidazioni periodiche eseguite e l'importo dell'acconto IVA dovuto.
Poiché i dati relativi alle operazioni non imponibili o esenti IVA non rientrano fra quelli da indicare nel quadro VH e non incidono sull'IVA da versare o a credito risultante dalla liquidazione periodica interessata, si ritiene che gli errori o le omissioni riguardanti tali operazioni possano essere "sanati" attraverso l'esposizione dei dati corretti nel quadro VE ("Operazioni attive e determinazione del volume d'affari") e nel quadro VF ("Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione") della dichiarazione annuale IVA (circ. Assonime 9/2018).
Non è chiaro, tuttavia, se sia comunque dovuta la sanzione amministrativa prevista per l'omessa, l'incompleta o l'infedele comunicazione delle liquidazioni (art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.3.2019 - "Niente quadro VH in caso di errori per operazioni non imponibili o esenti IVA" - Gazzera - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego