Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
13/10/2015 Pubblicate le istruzioni e la modulistica per accedere agli sgravi contributivi S.M.Perego
10/06/2016 Pubblicate le istruzioni INPS per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016 PF S.M.Perego
13/07/2016 Pubblicate le linee guida per la revisione degli enti locali S.M.Perego
16/03/2017 Pubblicate le modalità attuative per il credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali per il 2017 S.M.Perego
29/03/2017 Pubblicate le modalità di trasmissione dei dati delle comunicazioni trimestrali IVA S.M.Perego
16/12/2015 Pubblicate le nuove tabelle ACI per l’anno 2016 S.M.Perego
23/05/2019 Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment S.M.Perego
31/03/2017 Pubblicati i chiarimenti sulla proroga dei super-ammortamenti e iper-ammortamenti S.M.Perego
14/09/2016 Pubblicati i codici tributo per il versamento delle sostitutive per l’assegnazione agevolata S.M.Perego

Records 1971 to 1980 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta   Data : 27/03/2019
 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta
In caso di errori od omissioni riguardanti la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) relativa al quarto trimestre 2018 (in scadenza il giorno 10.4.2019) o ai trimestri precedenti dello stesso anno, è possibile regolarizzare mediante:
- l'invio di una nuova comunicazione delle liquidazioni che sostituisce la precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- la compilazione del quadro VH ("Variazioni delle comunicazioni periodiche") della dichiarazione annuale IVA, il quale contiene principalmente il risultato finale delle liquidazioni periodiche eseguite e l'importo dell'acconto IVA dovuto.
Poiché i dati relativi alle operazioni non imponibili o esenti IVA non rientrano fra quelli da indicare nel quadro VH e non incidono sull'IVA da versare o a credito risultante dalla liquidazione periodica interessata, si ritiene che gli errori o le omissioni riguardanti tali operazioni possano essere "sanati" attraverso l'esposizione dei dati corretti nel quadro VE ("Operazioni attive e determinazione del volume d'affari") e nel quadro VF ("Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione") della dichiarazione annuale IVA (circ. Assonime 9/2018).
Non è chiaro, tuttavia, se sia comunque dovuta la sanzione amministrativa prevista per l'omessa, l'incompleta o l'infedele comunicazione delle liquidazioni (art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.3.2019 - "Niente quadro VH in caso di errori per operazioni non imponibili o esenti IVA" - Gazzera - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego