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Data Titolo Sezione Autore
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
21/07/2015 Dal 1.1.2017 obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto e soggetti assimilati S.M.Perego
24/11/2016 Dal 1.1.2017 scatta l’obbligo della fattura elettronica per il tax-free shopping S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile aperte le iscrizioni per il 5‰ per l’anno 2016 S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile l’imposta di successione si paga con il modello F24 S.M.Perego
04/07/2019 Dal 1° luglio è attiva l’adesione al servizio di consultazione delle FE S.M.Perego
10/01/2018 Dal 1° luglio gli stipendi si pagano solo con bonifico bancario S.M.Perego
24/04/2017 Dal 1° luglio lo “Split Payment” si estende anche ai professionisti S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego

Records 431 to 440 of 2397
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Titolo: L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta   Data : 27/03/2019
 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta
In caso di errori od omissioni riguardanti la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) relativa al quarto trimestre 2018 (in scadenza il giorno 10.4.2019) o ai trimestri precedenti dello stesso anno, è possibile regolarizzare mediante:
- l'invio di una nuova comunicazione delle liquidazioni che sostituisce la precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- la compilazione del quadro VH ("Variazioni delle comunicazioni periodiche") della dichiarazione annuale IVA, il quale contiene principalmente il risultato finale delle liquidazioni periodiche eseguite e l'importo dell'acconto IVA dovuto.
Poiché i dati relativi alle operazioni non imponibili o esenti IVA non rientrano fra quelli da indicare nel quadro VH e non incidono sull'IVA da versare o a credito risultante dalla liquidazione periodica interessata, si ritiene che gli errori o le omissioni riguardanti tali operazioni possano essere "sanati" attraverso l'esposizione dei dati corretti nel quadro VE ("Operazioni attive e determinazione del volume d'affari") e nel quadro VF ("Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione") della dichiarazione annuale IVA (circ. Assonime 9/2018).
Non è chiaro, tuttavia, se sia comunque dovuta la sanzione amministrativa prevista per l'omessa, l'incompleta o l'infedele comunicazione delle liquidazioni (art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.3.2019 - "Niente quadro VH in caso di errori per operazioni non imponibili o esenti IVA" - Gazzera - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego