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Data Titolo Sezione Autore
27/10/2017 Anche i conviventi di fatto rientrano nell’impresa familiare S.M.Perego
04/11/2017 Tassativa la rideterminazione degli acconti per i semplificati S.M.Perego
10/11/2017 Le incongruità sull’emissione della fattura al soggetto pagante S.M.Perego
01/12/2017 Inutile sparare sull’uomo morto #Spesometro 2017 S.M.Perego
01/12/2017 INPS - Previsto un aumento per il contributo di licenziamento dovuto dal datore di lavoro S.M.Perego
01/12/2017 Lo #Spesometro 2017 evidenzia le partite IVA cessate e la regolarità nella detrazione d’imposta S.M.Perego
05/12/2017 Nuove detrazioni per le spese mediche S.M.Perego
06/12/2017 Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti dall’1.1.2019 S.M.Perego
06/12/2017 Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego

Records 1301 to 1310 of 2397
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Titolo: I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva   Data : 29/03/2019
 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva
La Corte di Cassazione, con la sentenza 28.3.2019 n. 8683, ha affermato che le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli IVA o della dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini IRAP, IMU o di altre imposte, richiesta di certificati o presentazione di domande alla Camera di Commercio, assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria non rientrano tra le attività riservate ai soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione.
Di conseguenza, il professionista non iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che le ha poste in essere ha diritto al compenso per le prestazioni svolte.
L'esecuzione di una prestazione rientrante tra le attività riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale causa, invece, la nullità del contratto tra professionista e cliente (ex artt. 1418 e 2231 c.c.).
Si segnala che, ai fini della responsabilità penale per esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), rileva non solo il compimento senza titolo di atti attribuiti in via esclusiva ad una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti in via esclusiva, siano individuati come di competenza "specifica" di una data professione, se lo svolgimento di tali attività crea le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da un soggetto abilitato (Cass. 18.7.2018 n. 33464).
Fonte: Cass. 28.3.2019 n. 8683 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2019 - "Non riservato ai commercialisti elaborare dati e presentare dichiarazioni" - Pasquale

Sezione:   Autore : S.M.Perego