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25/05/2017 Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo S.M.Perego
31/12/2017 Locazioni brevi - Aggregazione non sempre possibile S.M.Perego
24/07/2019 Locazioni commerciali – la cedolare secca si applica solo alle persone fisiche S.M.Perego
24/11/2010 Lotta all'evasione fiscale e contributiva news S.M.Perego
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17/09/2018 Marca da bollo su contratti elettronici MEPA S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego
04/11/2015 Maternità e congedi parentali – Messaggio INPS S.M.Perego
29/04/2016 Maternità e congedi parentali – Novità INPS S.M.Perego

Records 1501 to 1510 of 2397
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Titolo: I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva   Data : 29/03/2019
 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva
La Corte di Cassazione, con la sentenza 28.3.2019 n. 8683, ha affermato che le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli IVA o della dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini IRAP, IMU o di altre imposte, richiesta di certificati o presentazione di domande alla Camera di Commercio, assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria non rientrano tra le attività riservate ai soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione.
Di conseguenza, il professionista non iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che le ha poste in essere ha diritto al compenso per le prestazioni svolte.
L'esecuzione di una prestazione rientrante tra le attività riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale causa, invece, la nullità del contratto tra professionista e cliente (ex artt. 1418 e 2231 c.c.).
Si segnala che, ai fini della responsabilità penale per esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), rileva non solo il compimento senza titolo di atti attribuiti in via esclusiva ad una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti in via esclusiva, siano individuati come di competenza "specifica" di una data professione, se lo svolgimento di tali attività crea le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da un soggetto abilitato (Cass. 18.7.2018 n. 33464).
Fonte: Cass. 28.3.2019 n. 8683 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2019 - "Non riservato ai commercialisti elaborare dati e presentare dichiarazioni" - Pasquale

Sezione:   Autore : S.M.Perego