Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
08/04/2015 Studi di settore - Novita per il 2014 news S.M.Perego
09/04/2015 Rilascio CU (Certificazione Unica) dall'INPS S.M.Perego
10/04/2015 Approvati 204 Studi di Settore news S.M.Perego
10/04/2015 Copertura assicurativa sul visto di conformitą news S.M.Perego
10/04/2015 Nessun Reverse Charge per i beni ceduti con posa in opera news S.M.Perego
13/04/2015 Nuovo assegno per i nati nel 2015 news S.M.Perego
13/04/2015 Indeducibile la fattura generica S.M.Perego
13/04/2015 Perizia di stima valida anche ai fini ICI/IMU/TASI S.M.Perego
13/04/2015 Vademecun ENEA detrazioni per riqualificazioni energetiche news S.M.Perego
14/04/2015 Nessun Split Payment agli scontrini fiscali news S.M.Perego

Records 231 to 240 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attivitą non in esclusiva   Data : 29/03/2019
 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva
La Corte di Cassazione, con la sentenza 28.3.2019 n. 8683, ha affermato che le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli IVA o della dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini IRAP, IMU o di altre imposte, richiesta di certificati o presentazione di domande alla Camera di Commercio, assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria non rientrano tra le attività riservate ai soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione.
Di conseguenza, il professionista non iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che le ha poste in essere ha diritto al compenso per le prestazioni svolte.
L'esecuzione di una prestazione rientrante tra le attività riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale causa, invece, la nullità del contratto tra professionista e cliente (ex artt. 1418 e 2231 c.c.).
Si segnala che, ai fini della responsabilità penale per esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), rileva non solo il compimento senza titolo di atti attribuiti in via esclusiva ad una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti in via esclusiva, siano individuati come di competenza "specifica" di una data professione, se lo svolgimento di tali attività crea le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da un soggetto abilitato (Cass. 18.7.2018 n. 33464).
Fonte: Cass. 28.3.2019 n. 8683 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2019 - "Non riservato ai commercialisti elaborare dati e presentare dichiarazioni" - Pasquale

Sezione:   Autore : S.M.Perego