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Data Titolo Sezione Autore
06/09/2016 Esente IVA ed esclusa da tassazione la cessione gratuita a favore di ONLUS e altri soggetti S.M.Perego
19/04/2016 Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali S.M.Perego
20/10/2016 Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge S.M.Perego
18/11/2015 Esenti da IMU gli immobili concessi in comodato ai figli S.M.Perego
06/11/2015 Esenti da IMU gli immobili invenduti delle imprese immobiliari S.M.Perego
05/05/2016 Esenti da IMU i terreni agricoli in comuni montani e terreni incolti e orti S.M.Perego
09/01/2017 Esenti da IRPEF i terreni dei CD e degli IAP S.M.Perego
01/06/2015 Esenzione - Terreni montani (risposte Min. Economia e Finanze 28.5.2015) S.M.Perego
23/09/2010 Esenzione canone RAI news S.M.Perego
13/11/2015 Esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi i servizi di telecomunicazione S.M.Perego

Records 691 to 700 of 2397
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Titolo: I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva   Data : 29/03/2019
 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva
La Corte di Cassazione, con la sentenza 28.3.2019 n. 8683, ha affermato che le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli IVA o della dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini IRAP, IMU o di altre imposte, richiesta di certificati o presentazione di domande alla Camera di Commercio, assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria non rientrano tra le attività riservate ai soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione.
Di conseguenza, il professionista non iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che le ha poste in essere ha diritto al compenso per le prestazioni svolte.
L'esecuzione di una prestazione rientrante tra le attività riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale causa, invece, la nullità del contratto tra professionista e cliente (ex artt. 1418 e 2231 c.c.).
Si segnala che, ai fini della responsabilità penale per esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), rileva non solo il compimento senza titolo di atti attribuiti in via esclusiva ad una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti in via esclusiva, siano individuati come di competenza "specifica" di una data professione, se lo svolgimento di tali attività crea le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da un soggetto abilitato (Cass. 18.7.2018 n. 33464).
Fonte: Cass. 28.3.2019 n. 8683 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2019 - "Non riservato ai commercialisti elaborare dati e presentare dichiarazioni" - Pasquale

Sezione:   Autore : S.M.Perego