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Data Titolo Sezione Autore
31/03/2016 Implementati i dati inseriti nella dichiarazione precompilata S.M.Perego
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
17/03/2017 Imposta di bollo limitata per la registrazione delle opere protette all’RPG S.M.Perego
08/02/2016 Imposta di Registro agevolata per i leasing “Prima casa” S.M.Perego
16/06/2016 Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività diventa definitiva S.M.Perego
13/06/2017 Impugnabile il rifiuto di Equitalia alla rottamazione dei ruoli S.M.Perego
15/10/2015 Impugnabile l’estratto di ruolo S.M.Perego
08/05/2019 IMU – Approvati i coefficienti per determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
19/05/2012 IMU - Circolare DF n. 3/2012 del 18 maggio 2012 news S.M.Perego
03/06/2016 IMU - Il Comune fa cassa con le aree edificabili S.M.Perego

Records 971 to 980 of 2397
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Titolo: I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva   Data : 29/03/2019
 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva
La Corte di Cassazione, con la sentenza 28.3.2019 n. 8683, ha affermato che le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli IVA o della dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini IRAP, IMU o di altre imposte, richiesta di certificati o presentazione di domande alla Camera di Commercio, assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria non rientrano tra le attività riservate ai soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione.
Di conseguenza, il professionista non iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che le ha poste in essere ha diritto al compenso per le prestazioni svolte.
L'esecuzione di una prestazione rientrante tra le attività riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale causa, invece, la nullità del contratto tra professionista e cliente (ex artt. 1418 e 2231 c.c.).
Si segnala che, ai fini della responsabilità penale per esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), rileva non solo il compimento senza titolo di atti attribuiti in via esclusiva ad una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti in via esclusiva, siano individuati come di competenza "specifica" di una data professione, se lo svolgimento di tali attività crea le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da un soggetto abilitato (Cass. 18.7.2018 n. 33464).
Fonte: Cass. 28.3.2019 n. 8683 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2019 - "Non riservato ai commercialisti elaborare dati e presentare dichiarazioni" - Pasquale

Sezione:   Autore : S.M.Perego