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05/02/2016 Autoliquidazione INAIL S.M.Perego
27/02/2019 Autoliquidazione INAIL – Alcuni chiarimenti per chi ha cessato l’attività S.M.Perego
09/01/2019 Autoliquidazione INAIL 2018/2019 - Rinvio dei termini S.M.Perego
16/09/2009 Autotrasportatori - Codice tributo x F24 news S.M.Perego
06/08/2015 Autotrasportatori – deduzioni 2014 ancora da definire. S.M.Perego
17/07/2018 Autotrasportatori – Deduzioni forfetarie ridotte per il 2017 S.M.Perego
06/07/2016 Autotrasportatori – Nuove deduzioni da applicare all’anno 2015 S.M.Perego
20/07/2018 Autotrasportatori Al via le correttive nei termini S.M.Perego
24/06/2016 Autotrasportatori disponibile il software per la domanda “caro petrolio” S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego

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Titolo: Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente   Data : 29/03/2019
 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente
I contribuenti che fruiscono del regime forfetario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23-30) del DPR 600/73 (art. 1 co. 69 della L. 190/2014).
Per effetto di tale norma, il datore di lavoro in regime forfetario corrisponde al dipendente o collaboratore una retribuzione al netto delle ritenute a titolo previdenziale, ma al lordo di quelle fiscali, con obbligo di compilare la sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali, rilasciare e trasmettere la Certificazione Unica (risposta interpello DRE Campania 19.5.2017 n. 954-881/2017). A sua volta, percependo un reddito al lordo delle ritenute d'acconto IRPEF, il dipendente o il collaboratore dovrebbe sempre presentare il modello 730 o il modello REDDITI PF per liquidare e versare le imposte dovute (IRPEF e addizionali).
Stando alle prime anticipazioni, il prossimo DL "crescita", che il Governo sta esaminando, dovrebbe intervenire sulla predetta disposizione, rendendo obbligatorie, a decorrere dall'1.1.2019, le ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati (resterebbe, invece, fermo l'esonero per le altre ritenute). Inoltre, allo scopo di rendere per il lavoratore maggiormente sostenibile l'impatto delle ritenute fiscali dei primi mesi del 2019, si prevede il loro frazionamento in tre rate mensili.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2019 - "Ritenute fiscali per dipendenti e collaboratori obbligatorie nel forfetario" - Rivetti

Sezione:   Autore : S.M.Perego