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24/09/2015 Le imposte del venditore possono essere pagate dal compratore - Compravendita di terreno S.M.Perego
24/09/2015 Società non operative - Cancellazione entro il 30.9.2015 S.M.Perego
24/09/2015 Credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere – Alcune FAQ S.M.Perego
24/09/2015 Elevata la soglia di non punibilità S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego
28/09/2015 Scade il 30.9.2015 la domanda di rimborso IVA per i soggetti non residenti S.M.Perego
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
28/09/2015 Quando è necessaria la nomina di un curatore dell'eredità giacente S.M.Perego
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Titolo: Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente   Data : 29/03/2019
 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente
I contribuenti che fruiscono del regime forfetario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23-30) del DPR 600/73 (art. 1 co. 69 della L. 190/2014).
Per effetto di tale norma, il datore di lavoro in regime forfetario corrisponde al dipendente o collaboratore una retribuzione al netto delle ritenute a titolo previdenziale, ma al lordo di quelle fiscali, con obbligo di compilare la sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali, rilasciare e trasmettere la Certificazione Unica (risposta interpello DRE Campania 19.5.2017 n. 954-881/2017). A sua volta, percependo un reddito al lordo delle ritenute d'acconto IRPEF, il dipendente o il collaboratore dovrebbe sempre presentare il modello 730 o il modello REDDITI PF per liquidare e versare le imposte dovute (IRPEF e addizionali).
Stando alle prime anticipazioni, il prossimo DL "crescita", che il Governo sta esaminando, dovrebbe intervenire sulla predetta disposizione, rendendo obbligatorie, a decorrere dall'1.1.2019, le ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati (resterebbe, invece, fermo l'esonero per le altre ritenute). Inoltre, allo scopo di rendere per il lavoratore maggiormente sostenibile l'impatto delle ritenute fiscali dei primi mesi del 2019, si prevede il loro frazionamento in tre rate mensili.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2019 - "Ritenute fiscali per dipendenti e collaboratori obbligatorie nel forfetario" - Rivetti

Sezione:   Autore : S.M.Perego