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Data Titolo Sezione Autore
24/06/2015 DURC - Nuovo sistema di gestione - messaggio INPS 4277/2015 S.M.Perego
19/05/2015 Aree destinate a S.M.Perego
08/04/2015 Reverse Charge - C.M. 14 del 27.3.2015 S.M.Perego
09/04/2015 Rilascio CU (Certificazione Unica) dall'INPS S.M.Perego
13/04/2015 Indeducibile la fattura generica S.M.Perego
13/04/2015 Perizia di stima valida anche ai fini ICI/IMU/TASI S.M.Perego
28/04/2015 Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti S.M.Perego
28/04/2015 Ulteriori novità sulle detrazioni per carichi di famiglia S.M.Perego
28/04/2015 Determinazione del reddito professionale – Scomputo ritenute d’acconto S.M.Perego
28/04/2015 Credito IVA per le operazioni attive con il meccanismo di S.M.Perego

Records 611 to 620 of 2397
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Titolo: Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente   Data : 29/03/2019
 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente
I contribuenti che fruiscono del regime forfetario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23-30) del DPR 600/73 (art. 1 co. 69 della L. 190/2014).
Per effetto di tale norma, il datore di lavoro in regime forfetario corrisponde al dipendente o collaboratore una retribuzione al netto delle ritenute a titolo previdenziale, ma al lordo di quelle fiscali, con obbligo di compilare la sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali, rilasciare e trasmettere la Certificazione Unica (risposta interpello DRE Campania 19.5.2017 n. 954-881/2017). A sua volta, percependo un reddito al lordo delle ritenute d'acconto IRPEF, il dipendente o il collaboratore dovrebbe sempre presentare il modello 730 o il modello REDDITI PF per liquidare e versare le imposte dovute (IRPEF e addizionali).
Stando alle prime anticipazioni, il prossimo DL "crescita", che il Governo sta esaminando, dovrebbe intervenire sulla predetta disposizione, rendendo obbligatorie, a decorrere dall'1.1.2019, le ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati (resterebbe, invece, fermo l'esonero per le altre ritenute). Inoltre, allo scopo di rendere per il lavoratore maggiormente sostenibile l'impatto delle ritenute fiscali dei primi mesi del 2019, si prevede il loro frazionamento in tre rate mensili.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2019 - "Ritenute fiscali per dipendenti e collaboratori obbligatorie nel forfetario" - Rivetti

Sezione:   Autore : S.M.Perego